LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI IN LOMBARDIA:


Motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi.

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

  • dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
  • dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1/I.


Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;


IN VIRTÙ DI QUANTO SOPRA DESCRITTO,OFFRIAMO AI NOSTRI SOCI LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLA CONVENZIONE CON ASI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI RILEVANZA STORICA PER ESSERE ESCLUSI DAL FERMO DELLA CIRCOLAZIONE.


N.B LA CONVENZIONE È  VALIDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I SOCI ISCRITTI NELL'ANNO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO


PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVERE VIA MAIL O CHIEDERE AL MERCOLEDÌ DURANTE IL RITROVO SETTIMANALE.





 


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